Ferrari Anti-Counterfeiting Reward Programme

REGOLAMENTO

L’Iniziativa “Ferrari Reward Anticontraffazione” (di seguito, l’“Iniziativa”) ha come obiettivo quello di incentivare l’individuazione di attività in violazione dei marchi di Ferrari S.p.A. premiando i soggetti che segnalino potenziali attività in violazione dei medesimi. L’Iniziativa è soggetta ai termini e alle condizioni di cui al regolamento della presente pagina (di seguito, il “Regolamento”), che si ritengono pertanto accettati da ogni partecipante all’Iniziativa con l’invio della segnalazione.

1. SOGGETTO PROMOTORE

Ferrari S.p.A. (di seguito, “Ferrari”) con sede legale in Modena (MO), Via Emilia Est 1163, Partita Iva n. 00159560366.

2. DESTINATARI

L’Iniziativa è destinata a tutti coloro che abbiano individuato un prodotto in potenziale violazione dei Marchi Ferrari in vendita presso un’attività commerciale.

Non possono partecipare all’Iniziativa le persone giuridiche (quali società, enti, associazioni, etc.) e le persone fisiche di età inferiore agli anni 18.

3. DURATA DELL’INIZIATIVA

L’Iniziativa avrà durata indeterminata, sino a revoca (di seguito, la “Durata”).

4. NATURA E VALORE INDICATIVO DEL PREMIO

Durante il periodo di svolgimento dell’Iniziativa ai partecipanti sarà data la possibilità, rimessa alla piena discrezionalità di Ferrari, di ottenere un gadget Ferrari (di seguito, il “Gadget”), la cui natura e valore sono rimessi alla mera discrezione di Ferrari. Salvo esaurimento scorte.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI SVOLGIMENTO

Per aderire all’Iniziativa, ogni soggetto che ritenga di aver individuato un prodotto in vendita presso un’attività che – in conformità alle leggi applicabili – possa costituire una violazione dei marchi Nazionali, Internazionali e Europei di titolarità di Ferrari (di seguito, i “Marchi Ferrari”) potrà inviare la sua segnalazione, contenente a pena di irricevibilità, i dati indicati successivamente, al form dedicato.

5.1. VIOLAZIONI RILEVANTI

Saranno considerate rilevanti ai fini dell’Iniziativa unicamente le segnalazioni che rispettino congiuntamente i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 5.2., 5.3. e 5.4. che seguono (di seguito, “Segnalazioni Rilevanti”).

5.2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni dovranno essere attinenti a potenziali violazioni dei diritti sui Marchi Ferrari ai sensi delle leggi applicabili nei territori in cui ha luogo la violazione.

5.3. INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ SEGNALATA

La segnalazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • ragione sociale e sede della società presso cui sono rinvenuti prodotti che potrebbero costituire una violazione dei marchi di Ferrari; e
  • breve descrizione dell’attività in violazione; e
  • documentazione di tipo fotografico attestante la violazione.

O comunque ogni informazione idonea ad indentificare in maniera corretta ed univoca la violazione segnalata

5.4. ALTRI REQUISITI

Saranno considerate Segnalazioni Rilevanti quelle relative a violazioni delle quali Ferrari non sia già a conoscenza. In caso di segnalazioni aventi ad oggetto la medesima violazione e trasmesse da partecipanti diversi in momenti diversi nel corso della Durata dell’Iniziativa, Ferrari riterrà Segnalazioni Rilevanti unicamente quelle trasmesse per prime in ordine cronologico.

Ferrari non sarà vincolata dai termini e dalle condizioni di cui al presente Regolamento in caso di ricezione di segnalazioni riguardanti violazioni perpetrate al solo scopo di ottenere il Gadget.

5.5. VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ferrari si riserva il diritto di effettuare i più ampi controlli utili a verificare la veridicità e la consistenza delle segnalazioni. Tali verifiche potranno essere effettuate, tra l’altro, attraverso indagini presso le sedi delle attività segnalate. All’esito delle verifiche Ferrari determinerà, a sua assoluta discrezione e senza alcun obbligo di motivazione, se la segnalazione possa essere considerata una Segnalazione Rilevante ai fini dell’ottenimento del Gadget.  Qualora, a mero titolo esemplificativo,  la segnalazione fosse priva di uno o più dei requisiti indicati nei paragrafi 5.2., 5.3. e 5.4 che precedono, questa verrà considerata non idonea (di seguito, “Segnalazione Non Idonea”).

6. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SEGNALAZIONE

I Partecipanti che abbiano trasmesso una Segnalazione Rilevante riceveranno una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato in sede di inoltro della segnalazione (di seguito, la “Comunicazione”) contenente le istruzioni per poter ottenere il Gadget. In caso di mancata ricezione della Comunicazione entro il termine di 60 giorni, la segnalazione dovrà essere considerata una Segnalazione Non Idonea e pertanto il partecipante non avrà diritto al Gadget.

7. MODALITÀ DI CONSEGNA DEL GADGET

La Comunicazione di cui al punto 6 conterrà le indicazioni per poter richiedere l’invio del Gadget. I partecipanti che riceveranno la Comunicazione dovranno compilare l’apposito form comunicando a Ferrari l’indirizzo presso il quale vorranno ricevere il Gadget. Dopo aver compilato il form di consegna, Ferrari, compatibilmente con la quantità di Premi disponibili, spedirà a proprie spese il Gadget all’indirizzo indicato tramite corriere. Ferrari non sarà responsabile per eventuali ritardi e/o mancate ricezioni del Gadget successivamente alla consegna del Gadget al vettore incaricato e non risponderà in merito a eventuali richieste riguardanti lo stato e/o il buon esito delle spedizioni.

8. TERMINE DI RICHIESTA E DI CONSEGNA DEL GADGET

I partecipanti che riceveranno la Comunicazione dovranno provvedere all’inoltro delle informazioni utili alla corretta ricezione del Gadget entro 10 giorni dalla ricezione della Comunicazione a pena di decadenza.

9. MODIFICHE AL REGOLAMENTO O VARIAZIONE DEI TERMINI

Ferrari si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni del presente Regolamento in qualsiasi momento. Qualora una qualsiasi previsione dei presenti termini fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, ciò non pregiudicherà comunque la validità e l’efficacia delle altre previsioni.

11. LEGGE APPLICABILE

Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana.